Il DPCM che regola le misure restrittive nei confronti delle attività di somministrazione alimenti e bevande CONSENTE la possibilità di proseguire l’attività per quanti forniscono un servizio di MENSA AZIENDALE.
Per MENSA AZIENDALE deve intendersi “quella la cui gestione viene data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa, che può essere all’interno o all’esterno dei locali dell’azienda e in quest’ultimo caso anche in locali di proprietà di terzi”.
I presupposti quindi sono tre: 1) è un servizio che un ristorante/trattoria/pizzeria fornisce ad una azienda terza sulla base di un contratto di appalto; 2) il servizio è rivolto ai dipendenti dell’azienda con cui si è contrattualizzato l’appalto. Il contratto di appalto deve prevedere sin dalla firma l’elenco dei dipendenti che potranno mangiare presso quel locale; 3) è un servizio rivolto alla collettività, quindi non è previsto per singole partite IVA (commercianti, artigiani, liberi professionisti).
Per lo svolgimento del servizio mensa è necessario: 1) comunicare l’inizio dell’attività al Comune e alla CCIAA mediante apposita SCIA; 2) firmare preventivamente il contratto di appalto con le singole aziende; 3) dare data certa al contratto di appalto.
Le somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali sono prestazioni di servizi attualmente soggette all’aliquota IVA agevolata del 4%, sia nel caso in cui il servizio di mensa venga organizzato e gestito direttamente dal datore di lavoro, sia nel caso in cui il servizio stesso sia affidato a terzi tramite contratti di appalto o apposite convenzioni.
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